“Conte? Gli è andata pure bene…”: ammonito il giudice Sandulli

Quali siano i criteri di notiziabilità che ispirano alcune scelte nelle redazioni delle volte, anche per gli addetti ai lavori, è materia di discussione e di laceranti lotte intestine (l’incomprensione è riservata agli ingenui o presunti tali). Che però al monito per nulla trascurabile della commissione di garanzia riservato a Piero Sandulli, assai noto e per il suo ruolo drante quell’estate del 2006 e per le più recenti esternazioni a Repubblica Tv nei riguardi di Antonio Conte, sia stato relegato uno spazio che si dedica a una breve o poco più sottende scarso distacco rispetto agli accadimenti scaturiti dal processo sportivo e dai fascicoli della magistratura ordinaria relative alle inchieste sul Calcioscommesse.

“La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, visti gli art. 8 e 4 del Regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della Giustizia Sportiva, dichiara il Prof. Piero Sandulli responsabile della violazione disciplinare contestatagli, e infligge al medesimo la sanzione dell’ammonimento”.

Ammonimento Sandulli COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CG

Nello sconcerto quotidiano di una calura agostana scandita da udienze e da esigenze processuali, la scelta di Sandulli di esternare a un giornalista repubblichino la propria opinione sul caso Conte, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Federale di cui era parte integrante, non poteva e non doveva cadere nel dimenticatoio in considerazione del livello di attenzione sulla vicenda, le già evidenti incongruenze e l’opportunità di mantenere salda l’indipendenza stessa del giudizio espresso. Componenti di cui era consapevole il procuratore federale, Stefano Palazzi.

“Sulla base di tali circostanze di fatto, riecheggiate dalla stampa con tonalità variamente polemiche fin dall’indomani dell’intervista, il Procuratore Federale ha contestato al Prof. Piero Sandulli la violazione del dovere di assoluta riservatezza cui alla stregua delle norme richiamate in epigrafe sono tenuti gli appartenenti agli organi della Giustizia Sportiva con riferimento a procedimenti disciplinari vuoi pendenti, vuoi già definiti, vuoi semplicemente possibili, anche se di altrui competenza. L’incolpato, sentito dagli inquirenti, ha negato che nel fatto potesse ravvisarsi la violazione contestatagli, assumendo di non aver trattato con il giornalista il merito della vicenda processuale e di avere soltanto inteso spiegare la decisione “al fine di prevenire eventuali polemiche che potevano scaturire nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del dispositivo e il deposito della motivazione” (di fatto avvenuto il giorno successivo)”.

Per mero dovere di cronaca, va annoverato il deposito di una memoria difensiva in cui Sandulli argomenta la propria scelta, senza trovare alcun riscontro nel giudizio della commissione che anzi ribadisce i principi tracciati agli articoli 2 e 4 del CGS.

“Ciò posto, e avuto presente il tenore della conversazione, non sembra seriamente dubitabile che il Prof. Sandulli, nel corrispondere alla sollecitazione del giornalista, abbia per l’appunto trattato il merito di un argomento sul quale avrebbe dovuto conservare il più assoluto silenzio, tanto più avendo fatto parte del collegio giudicante nel procedimento che così vivamente aveva coinvolto l’opinione pubblica. Né interessa stabilire se il Prof. Sandulli abbia ceduto all’insistenza del giornalista per mera urbanità verso l’interlocutore, o perché convinto in buona fede che fosse opportuno fornire al pubblico un criterio per interpretare nel modo giusto la decisione curiale di cui al momento era noto soltanto il dispositivo. E’ piuttosto da rilevare che il cenno esplicativo del Prof. Sandulli ha per così dire sconfinato, con una punta di imprudenza ulteriore, dalla pura esegesi, prospettando il plausibile rischio – sebbene superato dagli eventi – per il secondo addebito mosso ad Antonio Conte in riferimento all’incontro Albinoleffe/Siena di incorrere in una qualificazione ben più severa. Il che si risolveva in una sottile suggestione critica, certo non particolarmente corretta sebbene non se ne indicasse apertamente il destinatario. Il Prof. Piero Sandulli non può pertanto sottrarsi, così ritiene questa Commissione di Garanzia, all’affermazione di responsabilità disciplinare per la violazione delle norme richiamate nell’atto di deferimento. Occorre tuttavia precisare, con riguardo appunto alla normativa e con un’importante conseguenza sul piano della sanzione, che non ogni indebita dichiarazione di addetti alla giustizia sportiva costituisce, per il solo fatto di essere indebita, anche offesa al principio o ai principi di riservatezza. Il riferimento alla riservatezza si rinviene bensì nell’art. 28, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (non anche nell’art. 2 del Regolamento di Disciplina), dove però l’enunciato deontico “non possono rilasciare dichiarazioni” è collegato mediante la congiunzione
“e” all’enunciato “sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza”. Sicché dalla stessa struttura sintattica della norma si ricava che la violazione del principio di riservatezza è solo un caso particolare di dichiarazione indebita, connotato certamente da maggior gravità, nella misura in cui determinate informazioni non possono e non devono essere divulgate perché coperte deontologicamente da una forma di segreto a garanzia della funzionalità dell’Organo di giustizia, o della sua immagine, o della libertà morale dei componenti”.

Nonostante la situazione non sia inedita (Sandulli si è reso protagonista di episodi analoghi in precedenza), la commissione si è limitata all’ammonimento motivando la decisione con motivazioni – sul piano tecnico – che vengono sintetizzate in professionalità e collaborazione con la Figc:

“Poiché può ragionevolmente dirsi che le parole sfuggite al Prof. Sandulli nel colloquio telefonico con il giornalista non hanno travalicato il sottile confine che delimita l’insieme concettuale delle dichiarazioni contrarie alla riservatezza entro il più vasto insieme delle dichiarazioni indebite, deve senz’altro escludersi dal novero delle sanzioni possibili quella rigidamente prevista dall’art. 4, lettera d) del Regolamento disciplinare per la violazione del dovere di riservatezza, e cioè la destituzione. Tenuto conto delle circostanze, ma anche della levatura scientifica e professionale dell’incolpato e dei meriti acquisiti per la prolungata e ineccepibile collaborazione nell’ambito del sistema della giustizia sportiva, reputa la Commissione di Garanzia di dover infliggere al Prof. Piero Sandulli la sanzione minima dell’ammonimento, prevista dall’art. 4, lettera a), del Regolamento di Disciplina”.

“Conte? Gli è andata pure bene…”: ammonito il giudice Sandulliultima modifica: 2012-11-20T12:47:25+01:00da elisdono

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